Era il 17 ottobre 2022 quando pubblicammo sul blog del Movimento
Popolare Dignità e Lavoro, la nostra insoddisfazione a seguito di un
incontro, in Comune, avvenuto il 7 ottobre, a cui partecipò la proprietà
dell’area di viale Piemonte, che prometteva, in nostra presenza ed a quella
dell’assessore Gelli ( il Sindaco del Gobbo, organizzatore dell’incontro non fu
presente ), che le demolizioni, in corso all’interno dell’area Novaceta, non
presentavano e non avrebbero rappresentato alcun pericolo per la salute dei
Cittadini.
Facemmo notare, producendo foto scattate qualche giorno
prima, come enormi polveroni, si disperdessero per l’ambiente durante le fasi
di abbattimento di capannoni, sedi, lo ricordiamo, di attività produttive
inquinanti durate circa un secolo. A quel tavolo, insieme all’A.D. di Namiria,
erano presenti anche i tecnici, nominati dalla stessa Società, che spiegarono
come, quelle macerie, sarebbero state destinate ad un processo di
“inertizzazione” al fine di riutilizzarle, come materiali edili, chiudendo,
così, un circolo virtuoso di “economia
circolare “. Giorni dopo siamo stati ancora testimoni della demolizione della
storica ciminiera della Snia Viscosa, il cui inutile abbattimento provocò una
“tempesta” di polvere di colore nero.
Il 10 febbraio 2023, la stampa locale ( Settegiorni
) pubblicava un’osservazione del Movimento Popolare Dignità e Lavoro che
segnalava all’Amministrazione Comunale che, quelle macerie ( ricordiamo:
risultanti da demolizioni di un sito industriale mai bonificato ) fossero
stoccate già da quattro mesi, non ricoperte e non ancora rimosse e, di
conseguenza esposte agli agenti atmosferici. Anche questa volta, a rispondere
fu la proprietà che testuale comunicò :” i materiali verranno certificati
durante il processo di produzione, che durerà approssimativamente nove mesi “. Quale
fosse il “processo di produzione” non è dato sapere, quello che invece, tramite
lo stesso organo di stampa, si seppe dall’Amministrazione Comunale, fu che “per
la sola certificazione degli inerti si dovrà attendere nove mesi”. Comunicazioni,
da parte della proprietà e da parte dell’Amministrazione Comunale, talmente
vaghe ed approssimative da fare invidia a quei politici che parlano, da oltre
trenta anni, della realizzazione del “ponte sullo stretto” !, infatti non si
capisce come, quelle macerie, potessero bonificarsi stando ferme e quiete per
nove mesi. Per l’occasione il Dott. Del Gobbo dichiara : “ quella è un’area di cantiere privata.
Come amministrazione comunale abbiamo già fatto una riunione col MPDL
che si occupa della questione ex Novaceta. Il nostro intervento finisce qui “, forse
dimenticando di essere responsabile per la salute dei Cittadini e che tale
impegno non può avere scadenze. Il Sindaco di Magenta, inoltre, dimentica anche
sue dichiarazioni, quando da Consigliere Regionale e in opposizione alla giunta
Invernizzi dichiarava : “…su quell’area, quello che c’è sul PGT non
si tocca, c’è un’area privata, credo che l’amministrazione ( n.d.r. ,
Invernizzi ) possa cominciare ad interloquire con chi fa il PGT per verificare
le ipotesi, quell’area di espropriarla per pubblica utilità “.
Bene, ritorniamo alle macerie ed ai “nove mesi” che nel
frattempo sono già trascorsi. Le macerie sono ancora là e probabilmente si
saranno inertizzate ( o bonificate ) da sole.
“ ‘o miracolo ! “ , direbbe l’indimendicato Massimo Troise,
spiegando che c’è differenza tra “ ‘o miracolo ! “ e “ ‘O
MIRACOLOOOO ! “, vediamo quindi come potrebbe essersi verificato.
Abbiamo considerato un periodo di quest’anno, dal 15 aprile
al 15 maggio ( poco piovoso, le piogge importanti sono arrivate dopo ) ed
abbiamo chiesto ad uno studioso del territorio, esperto in meteorologia, quanta
pioggia fosse caduta a Magenta in quei 30 giorni, la risposta è stata : 185
litri per metro quadro.
La superficie su cui “giaceva” Novaceta / Snia Viscosa è di
220.000 m2. Su questa superficie, in un mese, è caduta una quantità di
pioggia pari a 40.700.000 (
quarantamilionisettecentomila ) litri. Non osiamo pensare alla quantità
di pioggia caduta su quelle macerie stoccate nell’arco dei nove mesi, ma di certo “ ‘o miracolo” si è compiuto.
Quelle macerie, abbondantemente e ripetutamente lavate, si sono auto-bonificate
!!!
Ci preme, però , sottolineare un’altra anomalia nella
gestione della cosa pubblica dove le responsabilità ed i doveri contributivi
verso la Comunità sono a discrezione di chi amministra.
Dal 2009, anno di chiusura di Novaceta, molte proprietà si
sono succedute. Alcune, coinvolte in processi giudiziari, hanno visto dirigenti
e consigli di amministrazione soccombere in primo e secondo grado. Sono trascorsi
quattordici anni, e quei capannoni malsani che hanno custodito, per decenni,
sostanze acide, sostanze alcaline, solfuro di carbonio, PCB, Piombo, Amianto,
etc., , e poi quelle macerie, di quei capannoni, mai bonificate, sono stati
“lavati” dalle piogge la cui acqua raccolta in quell’area è confluita o in
fogna (e quindi al depuratore) oppure nei canali superficiali.
In
particolare, al Titolo 6 “ allacciamento alla rete fognaria”, ed al
Titolo 7 “ Disciplina degli scarichi” , descrive le modalità e gli
obblighi dei gestori ( Art. 57 , “disciplina degli scarichi di acque
meteoriche” ed Art. 58 , “disciplina degli scarichi di acque reflue
industriali”.
Da cui :
Art. 57 , Punto 10 : scarichi
e limiti di accettabilità
Punto 11 : rete separata e
pozzetti di campionamento
Punto 13 : gli
scarichi di acque meteoriche sono soggetti a controllo…D.Leg.
nu.152 / 06
Punto 14 : lo
scarico in rete fognaria pubblica, delle acque meteoriche, è soggetto
a
specifica tariffa di raccolta …( oneri
per la depurazione )
Art.58 , ( vedi parti correlate
)
riporta, in
progressione, la previsione che “Le regioni disciplinano altresì i casi in
cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in
impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione
alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici”.
Dunque , certamente non esistono più “attività svolte”,
ma il lavaggio continuo con acque meteoriche, di macerie che hanno custodito ,
per cento anni, ambienti mai bonificati, dovrebbero essere
considerate “ acque di dilavamento “ ,
non solo dei piazzali ma anche di ambienti produttivi.
Per l’analisi del concetto di “acque di prima pioggia”
si deve quindi fare riferimento alla normativa Regionale che affronta
l'argomento delle acque meteoriche in modo esplicito. La Legge Regionale della
Lombardia n°62 del 27 maggio 1985, relativa alla "Normativa sugli
insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela delle acque sotterranee
dell'inquinamento".
Sempre con riferimento alla Regione Lombardia, il Regolamento Regionale n°4 del 24 marzo 2006 disciplina in modo specifico e dettagliato la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Tale Regolamento ribadisce e definisce:
· Evento
meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si
verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo
precedente evento;
· Acque
meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione
atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
· Acque
di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento
meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera
superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
· Acque
di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento
eccedente le acque di prima pioggia.
· Superficie
scolante: ’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e
di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le
disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente
Regolamento;
ART. 113 : (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini
della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo
parere del (Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare), disciplinano e attuano:
a) le
forme di controllo degli scarichi
di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i
casi in cui puo' essere richiesto
che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre
condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le
acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette
a vincoli o prescrizioni derivanti
dalla parte terza del presente decreto.
3. Le
regioni disciplinano altresi'
i casi in cui puo' essere richiesto
che le acque
di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne siano convogliate
e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari
condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'
svolte, vi sia
il rischio di dilavamento da superfici impermeabili
scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per
il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Dunque, proprio perché Novaceta osservava tutte le disposizioni di Legge, le acque meteoriche, classificate secondo quanto descritto in precedenza, venivano gestite da un sistema automatico denominato “impianto di sollevamento delle acque di prima pioggia “ che potevano essere indirizzate, tramite stazioni di pompaggio e dopo controlli strumentali di quantità (pluviometro, temporizzatori, misuratori di portata con relativi totalizzatori) e qualità (analizzatori di pH, di Conducibilità, di Temperatura, di Torbidità), in fogna, e quindi al depuratore, o direttamente ai canali superficiali. In entrambi i casi la proprietà aveva l’obbligo di pagare le quantità reflue.
Alla luce di quanto esposto sorgono alcune domande che
hanno lo scopo di mettere a conoscenza dell’opinione pubblica le modalità con
cui chi ha gestito e chi gestisce ancora quelle aree mette in atto per
adempiere, durante le attività di lavoro in corso, alle disposizioni delle
Leggi vigenti a tutela della salute pubblica.
Movimento Popolare Dignità e Lavoro