venerdì 17 aprile 2015

PROPRIETA' PRIVATA E OBBLIGHI SOCIALI

PROPRIETA' PRIVATA E OBBLIGHI SOCIALE: QUANDO CHIUDE UNA FABBRICA

"La “funzione sociale” della proprietà impone degli obblighi allo stesso proprietario privato e Paolo Maddalena lo spiega con un semplice esempio: «il proprietario di un’industria che, per ottenere maggiori profitti, licenzia gli operai, trasferisce la sua attività in un altro Stato e abbandona gli immobili destinati all’attività industriale, non può certo pretendere, in un secondo momento, un mutamento della destinazione urbanistica di quella zona, per potervi costruire, ad esempio, un albergo, in nome del suo diritto di proprietà sull’immobile di cui si discute»"

"Se la proprietà privata non persegue la “funzione sociale”, viene meno la sua stessa tutela giuridica e non può essere consentito che una proprietà privata possa restare abbandonata e avulsa dal suo fine fondamentale di perseguire la sua funzione sociale senza limiti di tempo: dunque una proprietà privata non può essere perenne.

Non solo: chi ha dei capitali ha anche l’obbligo di investirli in attività produttive, in modo che essi perseguano una funzione sociale e siano utili a tutti.

L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; l’articolo 42 della Costituzione infatti recita che “la legge riconosce e garantisce la proprietà privata … allo scopo di assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti”. E’ evidente come non ci si riferisca all’accessibilità alla “grande proprietà“, inconcepibile se si pensa alla concreta impossibilità di poterla garantire a tutti.
A ben vedere, la Costituzione adotta una vera e propria “strategia” dello sviluppo, basata sui due fattori produttivi della ricchezza: le risorse della terra e il lavoro dell’uomo.
L’articolo 838 del nostro codice civile ci dice inoltre che «quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città, o alle ragioni dell’arte, della storia, della sanità pubblica»."
(Paolo Maddalena - ex vice presidente Corte Costituzionale da - http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2014/04/il-territorio-bene-comune-degli-italiani-un-libro-di-paolo-maddalena/)

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